Condizioni generali di vendita

Ultima modifica 2 dicembre 2021

CAMPO DI APPLICAZIONE E CLAUSOLA DI RIFIUTO

Il rapporto giuridico tra mytello.com (in seguito "operatore") e i suoi clienti è regolato esclusivamente dalle seguenti condizioni generali di vendita nella versione in vigore al momento dell'ordine.

Le condizioni generali divergenti del cliente non sono accettate e vengono rifiutate.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il cliente ha la possibilità di attivarsi gratuitamente tramite il sito internet www.mytello.com e di provare il servizio.

Nel caso in cui il cliente volesse continuare ad utilizzare il servizio in seguito alla prova ed effettuare chiamate all'estero a basso costo, esso può ricaricare il suo credito ricorrendo a diversi servizi di pagamento come per es. Paypal. Il suo credito verrà mostrato in qualunque momento in tempo reale all'area clienti.

RISERVA DI PROPRIETÀ E VALIDITÀ DEL CREDITO

Il credito acquistato è attivato nel rispettivo conto cliente solo ad avvenuto pagamento integrale. Il credito non è soggetto ad eventuali termini di scadenza. Nel caso in cui un cliente non dovesse utilizzare il servizio mytello per più di 365 giorni, il conto verrà disattivato.

RECESSO

L'account mytello non è soggetto ad una durata minima ed il cliente può disdire il conto per iscritto in qualsiasi momento a partire dalla registrazione. mytello può disdire il conto per iscritto rispettando il termine di una settimana di anticipo.

FATTURA

Nel momento in cui si procede a ricaricare il credito, mytello emette automaticamente una fattura per l'importo ricaricato. Questa fattura è disponibile immediatamente dopo la ricarica nell'area clienti alla voce fatture e può essere visualizzata e stampata. Se richesto le fatture vengono inoltrate anche via mail.

ESIGIBILITÀ

Il pagamento del prezzo è dovuto ed esigibile al momento della conclusione del contratto.

GARANZIA

Le garanzie a favore del cliente sono determinate ai sensi delle previsioni normative generali, a meno che non venga in seguito previsto diversamente. In ordine a pretese di risarcimento del danno da parte del cliente nei confronti dell'operatore vale la regola di cui al § 6 di queste CGV.

Il termine di prescrizione per l'utilizzo della garanzia da parte del cliente è di 2 anni nel caso di consumatori e beni di nuova produzione, e di 1 anno nel caso di beni usati. Nel caso di imprenditori il termine di prescrizione è di 1 anno sia per beni di nuova produzione, sia per beni usati. La sopra descritta riduzione dei termini di prescrizione non si applica a pretese di risarcimento del danno del cliente fondate su una lesione della vita, del corpo, della salute, nonché a pretese di risarcimento del danno fondate su violazione di essenziali obblighi contrattuali. Obblighi contrattuali essenziali sono quelli che servono per il raggiungimento dello scopo del contratto, per es. l'operatore deve consegnare la cosa al cliente esente da vizi di fatto o di diritto e fargli acquistare la proprietà. Allo stesso modo la riduzione dei termini di prescrizione non si applica a pretese di risarcimento del danno fondate su violazioni dolose o gravemente colpose di obblighi dell'operatore, dei suoi rappresentanti legali o i suoi ausiliari. In merito agli imprenditori anche il diritto al regresso ai sensi del § 478 BGB rimane escluso dall'abbreviazione del termine di prescrizione.

Nessuna garanzia viene prestata da parte dell'operatore.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Sono escluse pretese di risarcimento del danno da parte del cliente, a meno che non venga in seguito previsto diversamente. Tale esclusione di responsabilità si applica al rappresentante legale ed agli ausiliari dell'operatore, qualora il cliente dovesse avanzare pretese nei loro confronti.

L'esclusione di responsabilità di cui al punto 1 non comprende pretese di risarcimento del danno fondate su lesione della vita, del corpo, della salute e pretese di risarcimento del danno fondate su violazioni di obblighi contrattuali essenziali. Obblighi contrattuali essenziali sono quelli che servono per il raggiungimento dello scopo del contratto, per es. l'operatore deve consegnare la cosa al cliente esente da vizi di fatto o di diritto e fargli acquistare la proprietà. Parimenti l'esclusione di responsabilità non comprende la responsabilità per danni causati da violazioni dolose o gravemente colpose di obblighi dell'operatore, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi ausiliari.

Le previsioni di cui alla legge per la responsabilità da produttore (ProdHaftG) rimangano impregiudicate.

DIVIETO DI CESSIONE E COSTITUZIONE DI PEGNO

Non è concessa la cessione di ovvero costituzione di pegno su pretese o diritti che il cliente detiene nei confronti dell'operatore, a meno che il cliente non dimostri un ragionevole interesse alla cessione o alla costituzione di pegno.

COMPENSAZIONE

Il diritto di compensazione del cliente sussiste soltanto nel caso in cui il suo credito da compensare è stato giudizialmente determinato oppure non è stato contestato.

SCELTA DEL DIRITTO APPLICABILE & FORO

Foro competente per tutte le controversie nascenti dal rapporto contrattuale tra cliente e operatore è la sede dell'operatore, nel caso in cui il cliente è un imprenditore, una persona giuridica di diritto pubblico oppure un fondo separato di diritto pubblico.

CLAUSOLA DI RISERVA

Nel caso in cui una delle disposizioni di queste condizioni generali di vendita dovesse essere inefficace, l’efficacia delle restanti disposizioni non è compromessa.

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